Art. 8

Formazione

In vigore dal 15 dic 2021
Formazione 1.   L’Agenzia organizza, sviluppa e riesamina attività di formazione destinate al proprio personale e al personale delle amministrazioni e degli organismi giurisdizionali nazionali competenti, e alle autorità nazionali responsabili in materia di asilo e di accoglienza. 2.   L’Agenzia organizza le attività di formazione di cui al paragrafo 1 in stretta cooperazione con gli Stati membri e, se opportuno, con l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (19), i competenti organismi di formazione, le istituzioni accademiche, le associazioni di magistrati, le reti di formazione e le organizzazioni pertinenti. 3.   L’Agenzia elabora un programma europeo in materia d’asilo tenuto conto della cooperazione esistente all’interno dell’Unione nel settore dell’asilo per promuovere le migliori pratiche e standard elevati nell’applicazione della normativa dell’Unione in materia di asilo. Gli Stati membri elaborano attività di formazione adeguate per il personale conformemente ai loro obblighi in virtù della legislazione dell’Unione in materia di asilo, basandosi sul programma europeo in materia di asilo, e integrano nella formazione parti essenziali di tale programma. 4.   Le azioni di formazione offerte dall’Agenzia sono di alta qualità e definiscono principi chiave e migliori prassi al fine di garantire una maggiore convergenza delle prassi e delle decisioni amministrative e delle prassi giuridiche, nel pieno rispetto dell’indipendenza degli organi giudiziari nazionali. Nell’ambito del programma europeo in materia di asilo, la formazione offerta dall’Agenzia riguarda, in particolare: a) le norme internazionali e dell’Unione sui diritti fondamentali, e in particolare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»), così come il diritto internazionale e dell’Unione in materia d’asilo, comprese specifiche questioni giuridiche e giurisprudenziali; b) le problematiche attinenti alla determinazione del diritto alla protezione internazionale e dei diritti dei beneficiari della protezione internazionale; c) le problematiche attinenti al trattamento delle domande di protezione internazionale; d) le tecniche di intervista; e) la valutazione degli elementi di prova; f) la giurisprudenza pertinente dei tribunali nazionali, della CGUE, della Corte europea dei diritti dell’uomo e altri pertinenti sviluppi nell’ambito del diritto in materia di asilo; g) le problematiche attinenti ai dati dattiloscopici, compresi gli aspetti di protezione dei dati, di qualità dei dati e i requisiti di sicurezza dei dati; h) l’utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure di protezione internazionale; i) le problematiche attinenti alla produzione e all’utilizzo delle informazioni sui paesi terzi; j) le condizioni di accoglienza; k) le problematiche attinenti ai minori, in particolare i minori non accompagnati, per quanto riguarda la valutazione dell’interesse superiore del minore, le garanzie procedurali specifiche come il rispetto del diritto del minore di essere sentito e altri aspetti inerenti alla tutela dei minori, le tecniche di accertamento dell’età e le condizioni di accoglienza per minori e famiglie; l) le problematiche attinenti ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e altre persone in situazione vulnerabile, con particolare attenzione alle vittime di tortura e alle vittime della tratta di esseri umani e alle questioni relative alla dimensione di genere; m) le problematiche attinenti all’interpretazione e alla mediazione culturale; n) le problematiche attinenti al reinsediamento; o) le problematiche attinenti alla gestione delle procedure di ricollocazione; p) le capacità di resilienza e gestione dello stress, in particolare per il personale con mansioni direttive. 5.   L’Agenzia fornisce una formazione generica, specifica o tematica nonché attività di formazione ad hoc, anche utilizzando la metodologia «formazione dei formatori» e l’e-learning. 6.   L’Agenzia prende le iniziative necessarie per verificare e, ove opportuno, assicurare che gli esperti, inclusi gli esperti non alle sue dipendenze, appartenenti alle squadre di sostegno per l’asilo abbiano ricevuto la formazione attinente ai loro compiti e alle loro funzioni necessaria per la loro partecipazione alle attività operative organizzate dall’Agenzia. Ove necessario e in anticipo o al momento dell’invio, l’Agenzia fornisce agli esperti di cui al primo comma una formazione specifica per l’assistenza operativa e tecnica fornita nello Stato membro interessato («Stato membro ospitante»). 7.   L’Agenzia può organizzare attività di formazione sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo in cooperazione con tale Stato membro o paese terzo.
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Formazione (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/2303) — Testo vigente | Portale Normativo