Art. 68

Accordo di sede e condizioni operative

In vigore dal 15 dic 2021
Accordo di sede e condizioni operative 1.   Le necessarie disposizioni concernenti l’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro in cui l’Agenzia ha sede, le strutture che questo deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo di sede fra l’Agenzia e tale Stato membro. L’accordo di sede è concluso previa approvazione del consiglio d’amministrazione 2.   Lo Stato membro in cui l’Agenzia ha sede garantisce all’Agenzia le condizioni necessarie per il suo buon funzionamento, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
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