Art. 65
Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
In vigore dal 15 dic 2021
Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
1. L’Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (29) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Tali norme si applicano, in particolare, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate.
2. L’Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate quali definiti nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444 e attuati dalla Commissione. Il consiglio d’amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.
3. La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo. Le informazioni e i documenti inviati al Parlamento europeo a norma del presente regolamento sono trasmessi e trattati conformemente alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.
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