Art. 64
Lotta antifrode
In vigore dal 15 dic 2021
Lotta antifrode
1. Per contrastare le frodi, la corruzione e altre attività illecite si applica senza restrizioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i propri dipendenti utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione da parte dell’Agenzia.
3. L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (28) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati dall’Agenzia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi operativi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
Storico versioni
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