Art. 60

Personale

In vigore dal 15 dic 2021
Personale 1.   Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione dello statuto e del regime applicabile. 2.   Il consiglio d’amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, a norma dell’articolo 110 dello statuto. 3.   Nei confronti del proprio personale, l’Agenzia esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina. 4.   L’Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Il consiglio d’amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia. 5.   L’Agenzia può impiegare personale per lavorare sul campo negli Stati membri.
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