Art. 6
Informazioni sull’attuazione del CEAS
In vigore dal 15 dic 2021
Informazioni sull’attuazione del CEAS
1. L’Agenzia organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra la questi e la Commissione relativamente all’attuazione del diritto dell’Unione in materia di asilo.
2. L’Agenzia crea banche dati e portali web sugli strumenti relativi all’asilo a livello nazionale, dell’Unione e internazionale, utilizzando, in particolare, i dispositivi esistenti. In tali banche dati o portali web non vengono memorizzati o pubblicati dati personali, a meno che l’Agenzia non li abbia tratti da fonti accessibili al pubblico.
3. Le banche dati e i portali web di cui al paragrafo 2 dispongono di parti accessibili al pubblico che contengono:
a)
statistiche relative al trattamento delle domande di protezione internazionale e relative alle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti in materia di asilo;
b)
informazioni sul diritto e gli sviluppi giuridici nazionali in materia di asilo, compresa la giurisprudenza;
c)
informazioni sulla giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGEU) e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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