Art. 54

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 15 dic 2021
Esecuzione del bilancio 1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia. 2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
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