Art. 53

Stesura del bilancio

In vigore dal 15 dic 2021
Stesura del bilancio 1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio d’amministrazione. 2.   Sulla base del progetto di stato di previsione di cui al paragrafo 1, il consiglio d’amministrazione prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo. 3.   Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia di cui al paragrafo 2 è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. 4.   La Commissione trasmette lo stato di previsione all’autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell’Unione. 5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo a carico dell’Unione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE. 6.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo a carico dell’Unione destinato all’Agenzia. 7.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia. 8.   Il consiglio d’amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Il bilancio dell’Agenzia diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, il bilancio dell’Agenzia è opportunamente adeguato. 9.   Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell’Agenzia si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.
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