Art. 52
Bilancio
In vigore dal 15 dic 2021
Bilancio
1. Le entrate e le spese dell’Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:
a)
un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione;
b)
finanziamenti dell’Unione in regime di gestione indiretta o sotto forma sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie applicabili all’Agenzia e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione;
c)
eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
d)
eventuali contributi dei paesi associati;
e)
i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall’Agenzia.
4. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
Storico versioni
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