Art. 52

Bilancio

In vigore dal 15 dic 2021
Bilancio 1.   Le entrate e le spese dell’Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia devono essere in pareggio. 3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione; b) finanziamenti dell’Unione in regime di gestione indiretta o sotto forma sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie applicabili all’Agenzia e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione; c) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri; d) eventuali contributi dei paesi associati; e) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall’Agenzia. 4.   Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
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