Art. 49

Responsabile dei diritti fondamentali

In vigore dal 15 dic 2021
Responsabile dei diritti fondamentali 1.   Il consiglio d’amministrazione nomina un responsabile dei diritti fondamentali da una rosa di candidati proposti dal direttore esecutivo. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone delle qualifiche e dell’esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali e dell’asilo. 2.   Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell’espletamento delle sue funzioni e riferisce direttamente al consiglio d’amministrazione. 3.   Il responsabile dei diritti fondamentali ha il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’Agenzia nello svolgimento di tutte le attività e di promuovere il rispetto di tali diritti da parte dell’Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali è inoltre competente per l’attuazione del meccanismo di denuncia di cui all’. 4.   Il responsabile dei diritti fondamentali coopera con il forum consultivo. 5.   Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato, tra l’altro, in merito ai piani operativi di cui all’, alla valutazione dell’assistenza operativa e tecnica dell’Agenzia, al codice di condotta di cui all’ e al programma europeo in materia di asilo di cui all’, paragrafo 3. Il responsabile dei diritti fondamentali ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell’Agenzia, anche mediante l’organizzazione di visite, con il consenso dello Stato membro interessato, nei luoghi in cui l’Agenzia effettua attività operative.
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