Art. 48

Vicedirettore esecutivo

In vigore dal 15 dic 2021
Vicedirettore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore esecutivo nella gestione dell’Agenzia e nello svolgimento dei compiti di cui all’, paragrafo 5. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci. 2.   Il consiglio d’amministrazione nomina il vicedirettore esecutivo su proposta del direttore esecutivo. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio d’amministrazione sulla base del merito, della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale e della estesa esperienza professionale in materia di asilo. Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo. Il consiglio d’amministrazione ha il potere di prorogare il mandato del vicedirettore esecutivo o di rimuoverlo dal suo incarico su proposta del direttore esecutivo. Al vicedirettore esecutivo si applica mutatis mutandis l’, paragrafi 1), 4), 7) e 9).
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Vicedirettore esecutivo (Art. 48 Regolamento (UE) 2021/2303) — Testo vigente | Portale Normativo