Art. 46
Direttore esecutivo
In vigore dal 15 dic 2021
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia a norma dell’, lettera a), del regime applicabile.
2. La Commissione propone almeno tre candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet.
3. Il consiglio d’amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base del merito, della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale e della estesa esperienza professionale in materia di migrazione ed asilo. Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di detta commissione o dette commissioni.
A seguito di tale dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione e può esprimere una preferenza per un candidato.
Il consiglio d’amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto del parere del Parlamento europeo di cui al secondo comma.
Se il consiglio d’amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento europeo.
Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio d’amministrazione.
4. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia.
5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio d’amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.
6. Il consiglio d’amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il periodo di un mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di detta commissione o dette commissioni.
7. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
8. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio d’amministrazione adottata su proposta della Commissione.
9. Il consiglio d’amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Storico versioni
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