Art. 45
Regole di voto del consiglio d’amministrazione
In vigore dal 15 dic 2021
Regole di voto del consiglio d’amministrazione
1. Salvo disposizioni contrarie, il consiglio d’amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.
2. Ogni membro avente diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il suo supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
5. I rappresentanti degli Stati membri che non partecipano all’integralità dell’acquis dell’Unione in materia di asilo non prendono parte al voto qualora il consiglio d’amministrazione debba adottare norme operative, indicatori, orientamenti o migliori prassi che riguardano esclusivamente uno strumento dell’Unione in materia di asilo da cui gli Stati membri che essi rappresentano non sono vincolati.
6. Il regolamento interno del consiglio d’amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
Storico versioni
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