Art. 44
Riunioni del consiglio d’amministrazione
In vigore dal 15 dic 2021
Riunioni del consiglio d’amministrazione
1. Le riunioni del consiglio d’amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio d’amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il rappresentante dell’UNHCR non partecipa alle riunioni nelle quali il consiglio d’amministrazione svolge le funzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e), f), i), j), k), p), r), s), t) o u) e all’, paragrafo 2, e quando il consiglio d’amministrazione mette a disposizione risorse finanziarie per finanziare azioni dell’UNHCR, come previsto all’, per consentire all’Agenzia di beneficiare della competenza dell’UNHCR.
4. Il consiglio d’amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Il consiglio d’amministrazione si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
5. Il consiglio d’amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
6. La Danimarca è invitata a inviare un rappresentante per partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione.
7. I membri e i supplenti del consiglio d’amministrazione, fatto salvo il suo regolamento interno, possono farsi assistere nelle riunioni da consulenti o esperti.
8. L’Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio d’amministrazione.
Storico versioni
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