Art. 43
Presidente del consiglio d’amministrazione
In vigore dal 15 dic 2021
Presidente del consiglio d’amministrazione
1. Il consiglio d’amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio d’amministrazione con diritto di voto.
Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le sue funzioni.
2. Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di quattro anni rinnovabile un’unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio d’amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.
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