Art. 42

Programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali

In vigore dal 15 dic 2021
Programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali 1.   Il consiglio d’amministrazione trasmette una bozza del documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e annuale, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Analogamente il consiglio d’amministrazione trasmette ogni eventuale versione successiva aggiornata del documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio d’amministrazione adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento di programmazione tenendo conto del parere della Commissione e, nel caso della programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio d’amministrazione trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza. 2.   La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale a medio e a lungo termine, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. La programmazione pluriennale riporta inoltre la programmazione delle risorse, compresi un bilancio pluriennale e organico. La programmazione pluriennale stabilisce i settori strategici di intervento e illustra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi ivi stabiliti. La programmazione pluriennale comprende la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui agli , rispettivamente, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse associate. La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali. Viene aggiornata annualmente se del caso, in particolare in base all’esito della valutazione di cui all’. 3.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Il programma di lavoro annuale contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 2. Il programma di lavoro annuale indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. 4.   Quando all’Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio d’amministrazione modifica il programma di lavoro annuale. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio d’amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.
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