Art. 41

Funzioni del consiglio d’amministrazione

In vigore dal 15 dic 2021
Funzioni del consiglio d’amministrazione 1.   Il consiglio d’amministrazione definisce l’orientamento generale delle attività dell’Agenzia e garantisce che l’Agenzia svolga i suoi compiti. In particolare, il consiglio d’amministrazione: a) adotta il bilancio annuale dell’Agenzia a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia a norma del Capo 9; b) adotta la relazione annuale consolidata relativa alle attività dell’Agenzia, la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio di ogni anno e la pubblica; c) adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia conformemente all’; d) adotta tutte le decisioni finalizzate all’esecuzione del mandato dell’Agenzia quale definito dal presente regolamento; e) adotta una strategia antifrode, che è proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare nell’ambito di tale strategia; f) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’, paragrafo 2, in base a un’analisi delle esigenze; h) adotta il proprio regolamento interno; i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»); j) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, conformemente all’articolo 110 dello statuto; k) nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo, esercita autorità disciplinare nei loro confronti e, se necessario, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico, a norma degli o 48, se del caso; l) nomina il responsabile dei diritti fondamentali, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, da una rosa di candidati proposti dal direttore esecutivo; m) nomina un contabile, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, che opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni; n) adotta la relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione conformemente all’; o) adotta tutte le decisioni relative allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d’informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b); p) stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all’ del presente regolamento; q) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell’Agenzia, anche quelle in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia; r) adotta la politica relativa al personale dell’Agenzia conformemente all’; s) adotta ogni anno il documento di programmazione dell’Agenzia conformemente all’; t) adotta tutte le decisioni relative alla costituzione della struttura interna dell’Agenzia e, ove necessario, alla loro modifica; u) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); v) adotta le norme operative, gli indicatori, gli orientamenti e le migliori prassi sviluppati dall’Agenzia conformemente all’, paragrafo 2; w) approva le note di orientamento relative alle informazioni sui paesi d’origine e le revisioni o gli aggiornamenti di tali note di orientamento conformemente all’, paragrafi 2 e 4; x) adotta una decisione che stabilisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio di cui all’; y) adotta il programma di monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del CEAS conformemente all’, paragrafo 1; z) adotta le raccomandazioni a seguito del monitoraggio conformemente all’, paragrafo 4; aa) decide i profili e il numero totale di esperti da mettere a disposizione delle squadre di sostegno per l’asilo e del gruppo di riserva in materia d’asilo, a norma dell’, paragrafi 2 e 6; ab) adotta una strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali riguardo alle questioni che rientrano nelle competenze dell’Agenzia così come un accordo operativo con la Commissione per la sua attuazione; ac) autorizza e approva la conclusione di accordi operativi conformemente agli . 2.   Il consiglio d’amministrazione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri dell’autorità che ha il potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio d’amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. 3.   Il consiglio d’amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre le decisioni, i programmi e le attività che saranno adottati dal consiglio d’amministrazione. Ove necessario, il comitato esecutivo può prendere decisioni urgenti provvisorie per conto del consiglio d’amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa. Il comitato esecutivo non adotta decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi o dei tre quarti dei membri del consiglio d’amministrazione. Il consiglio d’amministrazione può delegare determinati compiti chiaramente definiti al comitato esecutivo, in particolare quando tale delega migliorerebbe l’efficacia dell’Agenzia. Il consiglio d’amministrazione non delega al comitato esecutivo compiti collegati a decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi o dei tre quarti dei membri del consiglio d’amministrazione. Ai fini dell’istituzione del comitato esecutivo, il consiglio d’amministrazione adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno, in particolare, riguarda la composizione e le funzioni del comitato esecutivo.
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