Art. 40

Composizione del Consiglio d’amministrazione

In vigore dal 15 dic 2021
Composizione del Consiglio d’amministrazione 1.   Il consiglio d’amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ciascuno di questi rappresentati ha diritto di voto. 2.   Il consiglio d’amministrazione comprende un rappresentante dell’UNHCR. Tale rappresentante non ha diritto di voto. 3.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Un supplente rappresenta un membro del consiglio d’amministrazione in caso d’assenza. 4.   I membri del consiglio d’amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze e competenze in materia di asilo, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti interessate si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno al consiglio. 5.   Il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione è di quattro anni, ed è rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino a quando il loro mandato è rinnovato o fino alla loro sostituzione.
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