Art. 4

Dovere di cooperare in buona fede e di scambiarsi informazioni

In vigore dal 15 dic 2021
Dovere di cooperare in buona fede e di scambiarsi informazioni 1.   L’Agenzia e le autorità nazionali responsabili per l’asilo e l’immigrazione e altri servizi competenti cooperano in buona fede. 2.   Per adempiere ai compiti e agli obblighi ad esse conferiti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’assolvimento dei compiti di cui all’, l’Agenzia e le autorità nazionali responsabili per l’asilo e l’immigrazione e altri servizi competenti si scambiano tutte le informazioni necessarie in maniera tempestiva e precisa. 3.   L’Agenzia lavora a stretto contatto con le autorità nazionali responsabili per l’asilo e l’immigrazione e con altri servizi competenti, così come con la Commissione. Svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione pertinenti. L’Agenzia collabora con detti organismi, uffici e agenzie, con le organizzazioni intergovernative, in particolare l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), e con altre organizzazioni competenti previste dal presente regolamento. 4.   L’Agenzia organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, se del caso anche attraverso la costituzione di reti. 5.   Qualora, dopo aver invitato uno Stato membro a fornire all’Agenzia le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, il direttore esecutivo ritenga che lo Stato membro interessato abbia sistematicamente omesso di farlo, riferisce tale circostanza al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
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