Art. 38
Cooperazione con l’UNHCR e con altre organizzazioni internazionali
In vigore dal 15 dic 2021
Cooperazione con l’UNHCR e con altre organizzazioni internazionali
L’Agenzia coopera con le organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR, nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell’ambito di accordi operativi conclusi con tali organizzazioni, conformemente ai trattati e agli strumenti che stabiliscono la competenza di tali organizzazioni. Il consiglio d’amministrazione decide in merito agli accordi operativi, che sono soggetti all’approvazione preliminare della Commissione. L’Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali accordi operativi.
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