Art. 37
Cooperazione con gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione
In vigore dal 15 dic 2021
Cooperazione con gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione
1. L’Agenzia coopera con gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con gli organismi, gli uffici e le agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni che sono competenti nei settori contemplati dal presente regolamento.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge, previo ottenimento dell’approvazione della Commissione, nell’ambito di accordi operativi conclusi con gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione di cui a detto paragrafo. L’Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali accordi operativi.
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 consente di creare sinergie fra gli organismi, gli uffici e le agenzie rilevanti dell’Unione, ed evita la duplicazione degli sforzi nei lavori svolti da ciascun organo, ufficio o agenzia dell’Unione nell’ambito del proprio mandato.
Storico versioni
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