Art. 30

Protezione dei dati

In vigore dal 15 dic 2021
Protezione dei dati 1.   Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia. 2.   Il consiglio d’amministrazione adotta misure per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Tali misure sono adottate previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati. 3.   Fatti salvi gli , l’Agenzia può trattare i dati personali per i necessari scopi amministrativi connessi al personale. 4.   Sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall’Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri dei dati personali trattati nell’ambito del presente regolamento ad autorità di paesi terzi o a terze parti, incluse le organizzazioni internazionali. 5.   In deroga al paragrafo 4, l’Agenzia può trasmettere, fermo restando il consenso informato e liberamente prestato del cittadino di uno stato terzo, individuato ai soli fini dello svolgimento di una procedura di reinsediamento, il suo nome e cognome, le informazioni sull’avanzamento della procedura di reinsediamento che lo riguardano e le informazioni sull’esito della stessa alle pertinenti organizzazioni internazionali nella misura necessaria per dette finalità. Tali dati personali non sono soggetti a ulteriore trattamento per altri fini o a trasmissione ulteriore. 6.   Quando gli esperti partecipanti alle squadre di sostegno per l’asilo trattano i dati personali seguendo le istruzioni dello Stato membro ospitante e quando viene prestata assistenza operativa e tecnica a tale Stato membro si applica il regolamento (UE) 2016/679.
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