Art. 3

Referenti nazionali per la comunicazione

In vigore dal 15 dic 2021
Referenti nazionali per la comunicazione Ciascuno Stato membro designa almeno un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia in merito a tutte le questioni attinenti ai compiti di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo