Art. 3
Referenti nazionali per la comunicazione
In vigore dal 15 dic 2021
Referenti nazionali per la comunicazione
Ciascuno Stato membro designa almeno un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia in merito a tutte le questioni attinenti ai compiti di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2303:oj#art-3