Art. 29

Sistemi di scambio di informazioni

In vigore dal 15 dic 2021
Sistemi di scambio di informazioni 1.   L’Agenzia agevola lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con i pertinenti organismi, uffici e agenzie dell’Unione, di informazioni utili all’assolvimento dei suoi compiti. 2.   L’Agenzia, in cooperazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita col regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (23) e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (24) e i dati personali di cui agli del presente regolamento con gli interlocutori di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Sistemi di scambio di informazioni (Art. 29 Regolamento (UE) 2021/2303) — Testo vigente | Portale Normativo