Art. 26

Responsabilità civile

In vigore dal 15 dic 2021
Responsabilità civile 1.   Lo Stato membro ospitante è responsabile dei danni eventuali causati dagli esperti che partecipano a una squadra di sostegno per l’asilo sul suo territorio durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale. 2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso da parte di esperti che partecipano a una squadra di sostegno per l’asilo, lo Stato membro ospitante può chiedere allo Stato membro di origine o all’Agenzia il rimborso di eventuali risarcimenti che ha versato alle parti lese o agli aventi diritto a tale risarcimento. 3.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. 4.   Eventuali controversie tra gli Stati membri o uno Stato membro e l’Agenzia sull’applicazione dei paragrafi 2 e 3 che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati sono da essi deferite alla CGUE ai sensi dell’articolo 273 TFUE. 5.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese per i danni causati al proprio equipaggiamento durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
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