Art. 25

Agente di coordinamento dell’Agenzia

In vigore dal 15 dic 2021
Agente di coordinamento dell’Agenzia 1.   L’Agenzia garantisce l’attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi, compresi la presenza di membri del suo personale, relativi all’invio delle squadre di sostegno per l’asilo, nel corso dell’intera prestazione dell’assistenza operativa e tecnica a norma dell’ o 22. 2.   Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia che intervengano o che siano inviati in qualità di agenti di coordinamento ai fini del paragrafo 1. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante. 3.   L’agente di coordinamento favorisce la cooperazione e il coordinamento fra lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. In particolare, l’agente di coordinamento: a) funge da interfaccia fra l’Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli esperti partecipanti alle squadre di sostegno per l’asilo, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni di impiego degli esperti; b) controlla la corretta attuazione del piano operativo; c) agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti relativi all’impiego delle squadre di sostegno per l’asilo e riferisce all’Agenzia su tutti tali aspetti; d) riferisce al direttore esecutivo qualora il piano operativo non venga adeguatamente attuato. 4.   Il direttore esecutivo può autorizzare l’agente di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi relativi all’attuazione del piano operativo e all’invio delle squadre di sostegno per l’asilo. 5.   Nell’assolvimento dei suoi compiti l’agente di coordinamento lavora in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti e riceve istruzioni solo dal direttore esecutivo.
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