Art. 23

Attrezzature tecniche

In vigore dal 15 dic 2021
Attrezzature tecniche 1.   Fermo restando l’obbligo dello Stato membro ospitante di fornire le strutture e le attrezzature necessarie affinché l’Agenzia possa apportare l’assistenza operativa e tecnica richiesta, l’Agenzia può utilizzare le proprie attrezzature nello Stato membro ospitante, anche su sua richiesta, nella misura in cui tali attrezzature possano essere necessarie alle squadre di sostegno per l’asilo e nella misura in cui tali attrezzature possano integrare attrezzature già messe a disposizione dallo Stato membro ospitante o da altre agenzie dell’Unione. 2.   L’Agenzia può acquistare o noleggiare attrezzature tecniche su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio d’amministrazione. L’acquisto o il noleggio delle attrezzature tecniche sono preceduti da un’attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Eventuali spese riconducibili all’acquisto o al noleggio sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia e conformemente alle regole finanziarie applicabili all’Agenzia. 3.   L’Agenzia garantisce la sicurezza delle sue attrezzature durante il loro intero ciclo di vita.
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Attrezzature tecniche (Art. 23 Regolamento (UE) 2021/2303) — Testo vigente | Portale Normativo