Art. 22

Situazione di pressione sproporzionata sui sistemi di asilo e di accoglienza o inefficacia degli stessi

In vigore dal 15 dic 2021
Situazione di pressione sproporzionata sui sistemi di asilo e di accoglienza o inefficacia degli stessi 1.   Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione a norma dell’, paragrafo 7, può adottare senza indugio una decisione mediante atto di esecuzione, in cui indica una o più delle misure di cui all’, paragrafo 2, che l’Agenzia deve adottare per sostenere uno Stato membro e che impone a tale Stato membro di cooperare con l’Agenzia nell’attuazione di tali misure, quando il sistema di asilo o di accoglienza di tale Stato membro sia reso inefficaci al punto in cui ciò ha gravi ripercussioni sul funzionamento del CEAS e quando: a) il sistema di asilo e di accoglienza di tale Stato membro sia sottoposto a una pressione sproporzionata che implichi, per esso, oneri eccezionalmente pesanti e urgenti e tale Stato membro non intraprende un’azione sufficiente per far fronte a tale pressione, tra cui non richiedere assistenza operativa e tecnica a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o non aderire a una proposta dell’Agenzia di fornire tale assistenza su propria iniziativa a norma dell’, paragrafo 1, lettera d); o b) tale Stato membro non si conforma alla raccomandazione della Commissione di cui all’, paragrafo 5. Il Consiglio trasmette le decisioni di cui al primo comma al Parlamento europeo. 2.   Il direttore esecutivo, entro tre giorni lavorativi dalla data di adozione di una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, stabilisce i dettagli dell’attuazione pratica di tale decisione del Consiglio. Parallelamente, il direttore esecutivo redige un piano operativo e lo sottopone allo Stato membro interessato. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato concordano il piano operativo entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione. 3.   L’Agenzia invia gli esperti necessari del gruppo di riserva in materia d’asilo ed esperti appartenenti al proprio personale, conformemente all’, paragrafo 3. L’Agenzia può inviare ulteriori squadre di sostegno per l’asilo, se necessario. 4.   Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1. A tale scopo coopera con l’Agenzia e intraprende immediatamente le azioni necessarie per agevolare l’attuazione della decisione e l’esecuzione pratica delle misure stabilite nella stessa e nel piano operativo, ferma restando la sua competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale. 5.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri mettono a disposizione gli esperti del gruppo di riserva in materia d’asilo come stabilito dal direttore esecutivo e non invocano la situazione eccezionale di cui all’, paragrafi 3 o 8. Lo Stato membro ospitante non invia esperti facenti parte del suo contributo fisso al gruppo di riserva in materia d’asilo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo