Art. 21

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

In vigore dal 15 dic 2021
Squadre di sostegno per la gestione della migrazione 1.   Qualora uno Stato membro chieda un rinforzo operativo e tecnico da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/1896, o qualora vengano inviate squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot) sulla base dell’ del suddetto regolamento, il direttore esecutivo opera in stretta collaborazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera quando esamina, conformemente all’, paragrafo 2, di tale regolamento, in coordinamento con altri organismi, uffici e agenzie competenti dell’Unione, la richiesta di rinforzo presentata da uno Stato membro e la valutazione delle sue esigenze allo scopo di definire un insieme completo di misure di rinforzo, consistenti di varie attività coordinate dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie competenti dell’Unione, che deve essere approvato dallo Stato membro interessato. 2.   La Commissione, in cooperazione con lo Stato membro ospitante e gli organismi, uffici e agenzie competenti dell’Unione, stabilisce le modalità di cooperazione presso il punto di crisi ed è responsabile del coordinamento fra le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il direttore esecutivo avvia la procedura per l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo nell’ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, includendo, se del caso, esperti del gruppo di riserva in materia d’asilo. Il rinforzo operativo e tecnico fornito dalle squadre di sostegno per l’asilo nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere: a) l’assistenza nello screening dei cittadini di paesi terzi, compresa la loro identificazione, registrazione, nonché, se richiesto dallo Stato membro ospitante, il rilevamento delle loro impronte digitali e la comunicazione di informazioni circa la finalità di tali procedure; b) la comunicazione di informazioni preliminari ai cittadini di paesi terzi che desiderano richiedere protezione internazionale e l’indirizzamento di tali cittadini di paesi terzi presso le autorità nazionali competenti; c) la comunicazione di informazioni ai richiedenti protezione internazionale sulla procedura di protezione internazionale, sulle condizioni di accoglienza a seconda dei casi e sulla ricollocazione, come pure la fornitura della necessaria assistenza per i richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione; d) la registrazione delle domande di protezione internazionale e, se richiesto dallo Stato membro ospitante, l’agevolazione dell’esame di tali domande.
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Squadre di sostegno per la gestione della migrazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2021/2303) — Testo vigente | Portale Normativo