Art. 2

Compiti

In vigore dal 15 dic 2021
Compiti 1.   Ai fini dell’, l’Agenzia svolge i seguenti compiti: a) facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui loro sistemi di asilo e di accoglienza; b) raccoglie e analizza informazioni di natura qualitativa e quantitativa sulla situazione dell’asilo e sull’attuazione del CEAS; c) sostiene gli Stati membri nell’assolvimento dei loro compiti e dei loro obblighi nel quadro del CEAS; d) assiste gli Stati membri nella formazione e, se del caso, fornisce formazione agli esperti degli Stati membri di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come delle autorità nazionali responsabili delle questioni attinenti all’asilo, anche attraverso l’elaborazione di un programma comune europeo di formazione in materia di asilo; e) stila e aggiorna regolarmente le relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sulla situazione nei paesi terzi interessati, compresi i paesi d’origine, a livello dell’Unione; f) istituisce e coordina reti europee d’informazione sui paesi terzi; g) organizza attività e coordina gli sforzi fra gli Stati membri per sviluppare analisi comuni sulla situazione nei paesi d’origine e note di orientamento; h) fornisce informazioni e analisi sui paesi terzi per quanto riguarda concetto di paese di origine sicuro e il concetto di paese terzo sicuro («concetti di paese sicuro»); i) fornisce un’efficace assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, in particolare nei casi in cui i loro sistemi di asilo e di accoglienza siano sottoposti a pressioni sproporzionate; j) fornisce un sostegno adeguato agli Stati membri nell’assolvimento dei loro compiti e dei loro obblighi a norma del regolamento (UE) n. 604/2013; k) fornisce assistenza nella ricollocazione o nel trasferimento di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale nell’Unione; l) costituisce e invia squadre di sostegno per l’asilo; m) costituisce un gruppo di riserva in materia d’asilo conformemente all’, paragrafo 6 («gruppo di riserva in materia d’asilo»); n) acquisisce e predispone le necessarie attrezzature tecniche per le squadre di sostegno per l’asilo e gli esperti del gruppo di riserva in materia di asilo; o) elabora norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi riguardo all’attuazione del diritto dell’Unione in materia di asilo; p) invia funzionari di collegamento negli Stati membri; q) monitora l’applicazione operativa e tecnica del CEAS allo scopo di aiutare gli Stati membri a migliorare l’efficienza dei loro sistemi di asilo e accoglienza; r) sostiene gli Stati membri nella cooperazione con i paesi terzi nelle materie attinenti alla dimensione esterna del CEAS, anche mediante l’impiego di funzionari di collegamento nei paesi terzi; s) assiste gli Stati membri nelle azioni relative al reinsediamento. 2.   L’Agenzia svolge di propria iniziativa attività di comunicazione nei campi che rientrano nel suo mandato. Essa fornisce al pubblico informazioni precise ed esaustive sulle sue attività. L’Agenzia si astiene da attività di comunicazione che possano pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le attività di comunicazione sono svolte fatto salvo l’ e conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio d’amministrazione.
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