Art. 19

Composizione delle squadre di sostegno per l’asilo

In vigore dal 15 dic 2021
Composizione delle squadre di sostegno per l’asilo 1.   Il direttore operativo stabilisce la composizione di ciascuna squadra di sostegno per l’asilo. Le squadre di sostegno per l’asilo sono composte da: a) esperti appartenenti al personale dell’Agenzia; b) esperti degli Stati membri; c) esperti distaccati dagli Stati membri all’Agenzia; o d) altri esperti non impiegati dall’Agenzia. Al momento di determinare la composizione di una squadra di sostegno per l’asilo, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro interessato. Una squadra di sostegno per l’asilo è costituita secondo il piano operativo pertinente. 2.   Su proposta del direttore esecutivo il consiglio d’amministrazione decide in merito ai profili e al numero complessivo degli esperti da mettere a disposizione di una squadra di sostegno per l’asilo. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo di esperti. 3.   Gli Stati membri contribuiscono alle squadre di sostegno per l’asilo nominando esperti nazionali corrispondenti ai profili richiesti, quali stabiliti dal consiglio d’amministrazione a norma del paragrafo 2. Il numero degli esperti che ciascuno Stato membro dovrà mettere a disposizione per l’anno successivo è definito sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l’Agenzia e lo Stato membro interessato. Conformemente agli accordi di cui al primo comma, gli Stati membri tengono a disposizione i propri esperti o gli esperti che hanno distaccato presso l’Agenzia su richiesta di quest’ultima. Tuttavia, qualora uno Stato membro si trovi a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, non è tenuto a mettere a disposizione tali esperti. 4.   L’Agenzia contribuisce alle squadre di sostegno per l’asilo con esperti del proprio personale, compresi esperti impiegati e formati per il lavoro sul campo e interpreti con almeno una formazione di base o una comprovata esperienza, che possono essere assunti negli Stati membri ospitanti, o con esperti non impiegati dall’Agenzia, con comprovate e pertinenti conoscenze ed esperienza in conformità delle esigenze operative. 5.   Nell’ambito delle squadre di sostegno per l’asilo, l’Agenzia stabilisce un elenco di interpreti. Gli Stati membri assistono l’Agenzia nell’individuazione degli interpreti da inserire nell’elenco, incluse persone che non fanno parte dell’amministrazione nazionale degli Stati membri. L’assistenza all’interpretazione può essere fornita mediante l’invio di interpreti nello Stato membro interessato o, se del caso, in videoconferenza. 6.   È istituito un gruppo di riserva in materia d’asilo comprendente almeno 500 esperti ai fini dell’invio delle squadre di sostegno per l’asilo nel quadro delle richieste di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), delle proposte da parte dell’Agenzia di fornire assistenza su propria iniziativa a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), e dell’assistenza fornita dall’Agenzia a norma dell’. Il gruppo di riserva in materia d’asilo costituisce una riserva di esperti immediatamente a disposizione dell’Agenzia. A tal fine, ciascuno Stato membro mette a disposizione del gruppo di riserva in materia d’asilo il numero di esperti indicato all’allegato I. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, decide a maggioranza dei tre quarti dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili degli esperti da includere nel gruppo di riserva in materia d’asilo. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche dei profili degli esperti. 7.   Il direttore esecutivo può verificare se gli esperti messi a disposizione del gruppo di riserva in materia d’asilo dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6 corrispondono ai profili stabiliti dal consiglio d’amministrazione a norma di tale paragrafo. Prima dell’invio, il direttore esecutivo può chiedere a uno Stato membro di depennare un esperto dal gruppo di riserva in materia d’asilo in caso l’esperto in questione non corrisponda al profilo richiesto e di sostituirlo con un esperto che corrisponda a uno dei profili richiesti. 8.   Fatto salvo l’, paragrafo 5, e di fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, comprovata dall’analisi delle informazioni sulla situazione dell’asilo di cui all’, uno Stato membro può richiedere per iscritto al consiglio di amministrazione di essere temporaneamente esonerato dall’obbligo di mettere esperti a disposizione del gruppo di riserva in materia d’asilo. Tale richiesta è motivata in modo esauriente e contiene informazioni sulla situazione in cui versa lo Stato membro in questione. Il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri aventi diritto di voto, se esonerare temporaneamente tale Stato membro da una parte del suo contributo indicato all’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo