Art. 18

Piano operativo

In vigore dal 15 dic 2021
Piano operativo 1.   Laddove si debba fornire assistenza operativa e tecnica, il direttore esecutivo elabora un piano operativo in cooperazione con lo Stato membro ospitante. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante concordano il piano operativo: a) entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stata presa una decisione di cui all’, paragrafo 5, nel caso di una richiesta di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), b) entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stata presa una decisione di cui all’, paragrafo 5, nel caso di una richiesta di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), o c) entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui lo Stato membro fornisce il proprio accordo a una proposta dell’Agenzia di fornire assistenza su propria iniziativa a norma dell’, paragrafo 1, lettera d). L’Agenzia consulta gli Stati membri partecipanti, ove necessario, in merito al piano operativo tramite i referenti nazionali di cui all’. 2.   Un piano operativo è vincolante per l’Agenzia, per lo Stato membro ospitante e per gli Stati membri partecipanti. Esso descrive in dettaglio le condizioni dell’invio delle squadre di sostegno per l’asilo nel quadro dell’assistenza operativa e tecnica da fornire, come pure gli aspetti organizzativi, fra cui i seguenti elementi: a) una descrizione della situazione e il modus operandi e gli obiettivi dell’invio delle squadre di sostegno per l’asilo, scopo operativo compreso; b) la durata prevedibile della missione delle squadre di sostegno per l’asilo; c) il luogo dello Stato membro ospitante in cui sono inviate le squadre di sostegno per l’asilo; d) aspetti logistici, fra cui informazioni sulle condizioni di lavoro per le squadre di sostegno per l’asilo; e) una descrizione chiara e dettagliata dei compiti e delle responsabilità delle squadre di sostegno per l’asilo, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; f) istruzioni specifiche per le squadre di sostegno per l’asilo, anche per quanto concerne le banche dati nazionali ed europee che sono autorizzati a consultare e l’equipaggiamento che possono usare o portare nello Stato membro ospitante; g) la composizione delle squadre di sostegno per l’asilo in termini di profilo e numero degli esperti; h) le attrezzature tecniche, con specifiche disposizioni come le condizioni d’uso, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie; i) attività di sviluppo delle capacità connesse all’assistenza operativa e tecnica fornita; j) per quanto riguarda l’assistenza nell’ambito delle domande di protezione internazionale, incluso l’esame di tali domande, e fatta salva la competenza degli Stati membri a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale, informazioni specifiche sui compiti che le squadre di sostegno per l’asilo possono svolgere e una chiara descrizione delle loro responsabilità e della normativa applicabile dell’Unione, nazionale e internazionale, incluso il regime di responsabilità; k) un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per una relazione di valutazione e il termine per presentare la relazione di valutazione finale; l) se del caso, le condizioni di cooperazione con i paesi terzi, gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione o con le organizzazioni internazionali nell’ambito dei rispettivi mandati; m) le misure atte a indirizzare le persone che necessitano di protezione internazionale, le vittime della tratta di esseri umani, i minori e qualsiasi altra persona in situazione vulnerabile verso le autorità nazionali competenti per ricevere l’assistenza adeguata; n) le modalità pratiche relative al meccanismo di denuncia di cui all’. 3.   Negli Stati membri in cui l’UNHCR opera e ha la capacità di contribuire a rispondere a una richiesta di assistenza operativa e tecnica a norma dell’, paragrafo 1, l’Agenzia si coordina con l’UNHCR per quanto riguarda l’attuazione del piano operativo, ove opportuno e con l’accordo dello Stato membro interessato. 4.   In relazione al paragrafo 2, lettera f), lo Stato membro ospitante autorizza gli esperti che partecipano alle squadre di sostegno per l’asilo a consultare le banche dati europee, e può autorizzarli a consultare le proprie banche dati nazionali conformemente alla pertinente normativa europea e nazionale relativa all’accesso e alla consultazione di tali banche dati, nella misura in cui ciò è necessario per conseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati nel piano operativo. 5.   Eventuali modifiche o adattamenti di un piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante, previa consultazione degli Stati membri partecipanti, se del caso. L’Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato ai referenti nazionali degli Stati membri partecipanti di cui all’. 6.   Il direttore esecutivo, dopo avere informato lo Stato membro ospitante, sospende o conclude, totalmente o in parte, l’invio di squadre di sostegno per l’asilo qualora: a) le condizioni per l’esecuzione delle misure operative e tecniche di cui all’, paragrafo 2, non ricorrano più, b) lo Stato membro ospitante non rispetti il piano operativo, c) dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali, il direttore esecutivo ritenga che si sia in presenza di violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte dello Stato membro che sono di natura grave o possono persistere.
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