Art. 17

Procedura per la prestazione di assistenza operativa e tecnica

In vigore dal 15 dic 2021
Procedura per la prestazione di assistenza operativa e tecnica 1.   Gli Stati membri trasmettono le richieste di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), b) o c), al direttore esecutivo. Tali richieste descrivono la situazione, precisando lo scopo della richiesta, e sono corredate di una valutazione dettagliata delle necessità e, se del caso, di una descrizione delle misure già adottate a livello nazionale. 2.   Qualora uno Stato membro accetti l’assistenza proposta su iniziativa dell’Agenzia a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro interessato presenta all’Agenzia una valutazione dettagliata delle necessità e, se del caso, una descrizione delle misure già adottate a livello nazionale. 3.   Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le richieste di assistenza, compreso l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo. Il direttore esecutivo notifica immediatamente al consiglio di amministrazione la ricezione di una richiesta di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o una proposta dell’Agenzia di fornire assistenza di propria iniziativa a norma dell’, paragrafo 1, lettera d). Il direttore esecutivo esamina la valutazione dettagliata delle necessità presentata dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo. 4.   L’Agenzia sottopone ciascuna richiesta di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), b) o c), e la proposta di fornire assistenza di propria iniziativa a norme dell’, paragrafo 1, lettera d), a un esame approfondito e accurato che consente all’Agenzia di individuare e proporre una o più delle misure, di cui all’, paragrafo 2, al fine di soddisfare le necessità dello Stato membro interessato. Ove necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Agenzia per valutare la situazione dello Stato membro bisognoso di assistenza. 5.   Il direttore esecutivo decide in merito alla prestazione di assistenza operativa e tecnica, compreso l’invio di squadre di sostegno per l’asilo: a) entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una richiesta a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), b) o c); o b) entro tre giorni lavorativi dalla data in cui lo Stato membro interessato fornisce il proprio accordo a una proposta dell’Agenzia di fornire assistenza di propria iniziativa a norma dell’, paragrafo 1, lettera d). Laddove il direttore esecutivo invia degli esperti allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 4, il direttore esecutivo decide come indicato nel primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di cui al punto a) o b, a seconda dei casi. Al momento di adottare la decisione di cui al primo comma, il direttore esecutivo comunica per iscritto allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione la decisione, precisando le motivazioni principali su cui detta decisione si basa.
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