Art. 16

Assistenza operativa e tecnica prestata dall’Agenzia

In vigore dal 15 dic 2021
Assistenza operativa e tecnica prestata dall’Agenzia 1.   L’Agenzia fornisce assistenza operativa e tecnica a uno Stato membro conformemente al presente capo: a) su richiesta dello Stato membro per quanto riguarda l’attuazione dei suoi obblighi nell’ambito del CEAS; b) su richiesta dello Stato membro, qualora i suoi sistemi di asilo o di accoglienza siano sottoposti a pressioni sproporzionate; c) qualora lo Stato membro si trovi a far fronte a sfide migratorie sproporzionate e richieda un rafforzamento operativo e tecnico mediante l’invio di squadre di sostegno alla gestione della migrazione a norma dell’; d) su propria iniziativa e con l’accordo dello Stato membro, qualora il sistema di asilo o di accoglienza dello Stato membro sia sottoposto a pressioni sproporzionate; e) quando fornisce assistenza operativa e tecnica a norma dell’. 2.   L’Agenzia organizza e coordina l’opportuna assistenza operativa e tecnica, che può comportare l’adozione di una o più delle seguenti misure operative e tecniche rispettando pienamente i diritti fondamentali: a) assistenza agli Stati membri nell’identificazione e nella registrazione dei cittadini dei paesi terzi, se del caso, in stretta collaborazione con altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione; b) assistenza agli Stati membri nella ricezione e nella registrazione delle domande di protezione internazionale; c) agevolazione dell’esame da parte delle autorità nazionali competenti delle domande di protezione internazionale o prestazione a tali autorità della necessaria assistenza nella procedura di protezione internazionale; d) agevolazione delle iniziative congiunte fra Stati membri per il trattamento delle domande di protezione internazionale; e) assistenza nella comunicazione di informazioni sulla procedura di protezione internazionale; f) consulenza, assistenza o coordinamento nella creazione o nella messa a disposizione di strutture di accoglienza da parte degli Stati membri, in particolare di alloggi d’emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica; g) prestazione di sostegno adeguato agli Stati membri nell’assolvimento dei loro compiti e dei loro obblighi a norma del regolamento (UE) n. 604/2013; h) assistenza nella ricollocazione o nel trasferimento di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale nell’Unione; i) prestazione di servizi di interpretariato; j) assistenza agli Stati membri affinché possano assicurare tutte le necessarie garanzie relative ai diritti e alla tutela dei minori, con particolare riferimento ai minori non accompagnati; k) assistenza agli Stati membri nell’individuare i richiedenti che necessitano di particolari garanzie procedurali o che hanno particolari esigenze di accoglienza, o altre persone in situazione vulnerabile, compresi i minori, nell’indirizzare tali persone alle autorità nazionali competenti affinché ricevano l’assistenza adeguata sulla base di misure nazionali e nell’assicurare che siano predisposte tutte le garanzie necessarie a favore di tali persone; l) partecipazione alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot) di cui al regolamento (UE) 2019/1896, in stretta collaborazione con altri organismi, uffici o agenzie dell’Unione competenti; m) invio di squadre di sostegno per l’asilo; n) predisposizione di attrezzature tecniche per le squadre di sostegno per l’asilo, se del caso. 3.   L’Agenzia finanzia o cofinanzia le misure operative e tecniche di cui al paragrafo 2 con il proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria ad essa applicabile. 4.   Il direttore esecutivo valuta i risultati delle misure operative e tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Entro 60 giorni dall’adozione di tali misure, il direttore esecutivo trasmette al consiglio d’amministrazione relazioni di valutazione dettagliate, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali, conformemente al programma di rendiconto e valutazione previsto dal piano operativo di cui all’, paragrafo 2, lettera k). L’Agenzia effettua un’analisi comparativa globale di tali risultati, e la include nella relazione annuale sulla situazione dell’asilo di cui all’.
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