Art. 15
Procedura e seguiti
In vigore dal 15 dic 2021
Procedura e seguiti
1. Il consiglio d’amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione, adotta un programma ai fini del meccanismo di monitoraggio di cui all’ («programma di monitoraggio») che comprende:
a)
l’applicazione operativa e tecnica di tutti gli aspetti del CEAS in ciascuno Stato membro; e
b)
gli aspetti tematici o specifici del CEAS con riferimento a tutti gli Stati membri.
Il programma di monitoraggio indica gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza devono essere monitorati in un determinato anno. Il programma di monitoraggio garantisce che ogni Stato membro sia controllato almeno una volta per ogni periodo di cinque anni.
2. Ogniqualvolta l’analisi delle informazioni sulla situazione dell’asilo di cui all’ sollevi serie preoccupazioni riguardanti il funzionamento dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro, l’Agenzia, di propria iniziativa – in consultazione con la Commissione – o su richiesta di quest’ultima, inizia un monitoraggio.
3. Il direttore esecutivo trasmette le risultanze di un monitoraggio allo Stato membro interessato affinché formuli le proprie osservazioni, anche indicando, se del caso, le proprie esigenze. Gli Stati membri hanno un termine di un mese dalla data di ricezione delle risultanze per presentare osservazioni.
4. Il direttore esecutivo, sulla base delle risultanze di cui al paragrafo 3 e tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, nonché in consultazione con la Commissione, elabora delle bozze di raccomandazioni. Tali bozze di raccomandazioni delineano le misure che lo Stato membro interessato dovrà adottare, anche con l’aiuto dell’Agenzia, se necessario, e un termine entro il quale le eventuali misure necessarie dovranno essere adottate dallo Stato membro interessato per affrontare le carenze o i problemi relativi alle capacità e alla preparazione individuati nel monitoraggio. Il direttore esecutivo inoltra le bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato dispone di un mese dalla data di ricezione della bozza di raccomandazione per inviare le proprie osservazioni in merito. Nei casi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta le proprie osservazioni entro 15 giorni.
Dopo aver tenuto conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, il direttore esecutivo sottopone le risultanze e le bozze di raccomandazioni al consiglio d’amministrazione. Il consiglio d’amministrazione, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, adotta le raccomandazioni. L’Agenzia trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo. L’Agenzia informa la Commissione in merito all’attuazione delle raccomandazioni.
5. Se uno Stato membro non attua le misure delineate nelle raccomandazioni elaborate dall’Agenzia di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato, con gravi conseguenze per il funzionamento del CEAS, la Commissione, in base alla propria valutazione, adotta delle raccomandazioni indirizzate a tale Stato membro in cui identifica le misure necessarie per rimediare alle carenze e, ove necessario, indica i provvedimenti specifici che l’Agenzia deve prendere per sostenere tale Stato membro.
6. Tenuto conto della gravità delle carenze, la Commissione può organizzare visite in loco nello Stato membro interessato. La Commissione informa gli Stati membri interessati di tali eventuali visite con un preavviso sufficiente.
7. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito all’attuazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo entro il termine fissato nelle raccomandazioni stesse. Se, trascorso tale termine, lo Stato membro interessato non ha pienamente adempiuto alle raccomandazioni, la Commissione può presentare una proposta di atto di esecuzione del Consiglio conformemente all’, paragrafo 1.
8. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ad ogni eventuale seguito dato al monitoraggio. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le raccomandazioni di cui al paragrafo 5 e li informa periodicamente in merito ai progressi compiuti dallo Stato membro interessato nell’attuazione di tali raccomandazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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