Art. 14
Meccanismo di monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del CEAS
In vigore dal 15 dic 2021
Meccanismo di monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del CEAS
1. L’Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione, istituisce un meccanismo di monitoraggio al fine di monitorare l’applicazione operativa e tecnica del CEAS allo scopo di prevenire o di individuare eventuali carenze dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri e di valutarne la capacità e la preparazione a gestire situazioni di pressione sproporzionata, al fine di rafforzare l’efficacia di tali sistemi.
2. Il consiglio d’amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione, definisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio di cui al presente capo. La metodologia comune comprende i criteri oggettivi in base ai quali deve essere effettuato il monitoraggio e una descrizione dei metodi, dei processi e degli strumenti per il meccanismo di monitoraggio, quali l’organizzazione pratica delle visite in loco, comprese le visite con breve preavviso, e le norme e i principi per la costituzione delle squadre di esperti.
3. Il monitoraggio riguarda l’applicazione operativa e tecnica di tutti gli aspetti del CEAS, in particolare:
a)
il meccanismo di determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013, le procedure relative alla protezione internazionale, l’applicazione dei criteri di valutazione delle esigenze di protezione e la natura della tutela offerta, tenendo conto anche del rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie di protezione dei minori e delle esigenze particolari delle persone in situazioni vulnerabili;
b)
la disponibilità e le capacità del personale in termini di traduzione e interpretazione e le capacità del personale di trattare e gestire efficacemente e correttamente i casi di asilo, compresa la gestione dei ricorsi, fatta salva l’indipendenza giudiziaria e nel pieno rispetto dell’organizzazione del sistema giudiziario di ciascuno Stato membro;
c)
in relazione all’accoglienza: le condizioni, la capacità, le infrastrutture e le attrezzature e, nella misura del possibile, le risorse finanziarie.
4. Il monitoraggio può essere effettuato, in particolare, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, dell’analisi delle informazioni sulla situazione dell’asilo di cui all’ e di campionamenti di casi.
L’Agenzia può tenere conto delle informazioni fornite da organizzazioni od organismi intergovernativi pertinenti, in particolare l’UNHCR, e da altre organizzazioni pertinenti sulla base delle loro competenze.
5. L’Agenzia può effettuare visite in loco ai fini del monitoraggio. L’Agenzia effettua le visite con breve preavviso unicamente per le finalità di cui all’, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri comunicano all’Agenzia, su domanda di questa, le informazioni riguardanti gli aspetti del CEAS di cui al paragrafo 3.
Gli Stati membri comunicano all’Agenzia, su domanda di questa, le informazioni riguardanti i loro piani d’emergenza con le misure da prendere per far fronte a eventuali pressioni sproporzionate sul loro sistema di asilo o di accoglienza. L’Agenzia, con l’accordo dello Stato membro interessato, assiste gli Stati membri nella preparazione e nella revisione di tali piani.
7. Gli Stati membri cooperano con l’Agenzia, anche facilitando ogni eventuale visita in loco da essa svolta ai fini del monitoraggio. Il direttore esecutivo informa gli Stati membri interessati di tali eventuali visite con un preavviso sufficiente. Nel caso delle visite con breve preavviso, il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato con un preavviso di 72 ore.
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