Art. 1

Oggetto e campo d’applicazione

In vigore dal 15 dic 2021
Oggetto e campo d’applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («l’Agenzia»). L’Agenzia sostituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010, e vi succede. 2.   L’Agenzia contribuisce a garantire l’applicazione efficace ed uniforme, negli Stati membri, della legislazione dell’Unione in materia d’asilo rispettando pienamente i diritti fondamentali. L’Agenzia facilita e sostiene le attività degli Stati membri nell’attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS), anche facendo sì che le valutazioni delle domande di protezione internazionale nell’Unione siano convergenti e coordinando e rafforzando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni. L’Agenzia migliora il funzionamento del CEAS anche attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all’ e prestando assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, in particolare nei casi in cui i loro sistemi di asilo e di accoglienza siano sottoposti a pressioni sproporzionate. 3.   L’Agenzia costituisce un centro specializzato in virtù dell’indipendenza e della qualità scientifica e tecnica dell’assistenza fornita e delle informazioni raccolte e diffuse, della trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, della diligenza nell’espletare i compiti attribuitile e del supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.
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