Art. 1
In vigore dal 15 dic 2021
Il regolamento (UE) 2018/1091 è così modificato:
1)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per il totale dei costi relativi alle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, il contributo finanziario dell’Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l’Ungheria e il Portogallo;»;
b)
il paragrafo 5 è soppresso;
c)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il contributo finanziario dell’Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, a decorrere dal 1o gennaio 2023, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).»;"
2)
all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione finanziaria dell’Unione per l’attuazione del programma di rilevazioni dei dati per gli anni di riferimento 2023 e 2026, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l’elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo coperto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (*2).
(*2) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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