Art. 1
Periodo transitorio
In vigore dal 15 dic 2021
1. L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodo transitorio
L’ingresso nell’Unione di partite di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile, melanzane (Solanum melongena), peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana e mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi nonché di arance provenienti dalla Turchia, che erano già soggette a maggiori controlli ufficiali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, può essere autorizzato fino al 26 gennaio 2022 senza che tali partite siano accompagnate da un certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi.».
2. Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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