Art. 1

In vigore dal 15 dic 2021
Al punto 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773, il paragrafo «Eliminazione graduale» è sostituito dal seguente: « Eliminazione graduale Per l’accettazione dei treni merci dotati di 2 targhe riflettenti si applicano le seguenti scadenze: 1) dal 1o gennaio 2022, lungo i corridoi merci ferroviari specificati in conformità al regolamento (UE) n. 913/2010, con le seguenti eccezioni sulle linee in cui le luci rosse fisse costituiscono un requisito operativo per garantire la sicurezza: a) 1o gennaio 2026 per il Belgio e la Francia; b) 1o gennaio 2025 per il Portogallo e la Spagna. 2) dal 1o gennaio 2026 nell’intera rete ferroviaria dell’Unione europea. Gli Stati membri interessati dalle eccezioni di cui al punto 1), lettere a) e b), devono trasmettere alla Commissione, al più tardi entro il 1o marzo 2022, un piano d’azione dettagliato e obiettivi precisi che garantiscano l’eliminazione del requisito relativo all’utilizzo di luci rosse come segnali di coda. Successivamente, tali Stati membri devono trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’utilizzo delle targhe riflettenti sulla loro rete ai fini dell’armonizzazione dei segnali di coda a livello dell’Unione entro il 1o gennaio 2026. Le parti coinvolte devono fornire tutti i contributi necessari per consentire agli Stati membri di adempiere il loro obbligo relativo alla presentazione di relazioni. La Commissione è tenuta a riferire al comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della sezione 4.2.2.1.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2238 — Testo vigente | Portale Normativo