Art. 1
Misure transitorie per i privilegi di abilitazione al volo strumentale monomotore per elicotteri
In vigore dal 14 dic 2021
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
l’articolo 4 quater è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
continuano a essere autorizzati a ricevere il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825, lettera g);»;
b)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e iii), quando richiedono il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e»;
c)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
continuano a essere autorizzati a ricevere i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell’allegato I (parte FCL).»;
2)
è inserito il seguente articolo 4 quinquies:
«Articolo 4 quinquies
Misure transitorie per i privilegi di abilitazione al volo strumentale monomotore per elicotteri
Fatto salvo l’allegato I (parte FCL), norma FCL.630.H, del presente regolamento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
1.
le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri (IR(H)] rilasciate conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento prima del 30 ottobre 2022 sono considerate IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore e sono riemesse come tali IR(H) in caso di riemissione di una licenza di pilota di elicotteri per ragioni amministrative;
2.
ai richiedenti che prima del 30 ottobre 2022 hanno iniziato l’addestramento per una IR(H) per elicotteri monomotore o plurimotore è consentito completare tale addestramento e, in tal caso, è rilasciata loro una IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore.»;
3)
è inserito il seguente articolo 4 sexies:
«Articolo 4 sexies
Misure transitorie per l’addestramento, le prove e i controlli relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo
1. Gli Stati membri possono decidere di rilasciare privilegi specifici per effettuare addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo ai richiedenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
sono titolari di un certificato di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, rilasciato conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento, compresi i privilegi di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, per il pertinente tipo di elicottero;
b)
hanno completato l’addestramento di cui alla norma FCL.735.H della parte FCL;
c)
hanno esperienza in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a un livello accettabile per l’autorità competente di tale Stato membro.
2. I privilegi rilasciati conformemente al paragrafo 1 sono validi fino al 30 ottobre 2025. Per rinnovare i privilegi i richiedenti devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza per i privilegi di istruttore ed esaminatore relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo di cui alla parte FCL.»;
4)
All’articolo 10 bis è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Le organizzazioni di addestramento dei piloti che forniscono addestramento per la IR(H) adattano il proprio programma di addestramento affinché sia conforme all’allegato I entro il 30 ottobre 2023.»;
5)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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