Art. 1
In vigore dal 13 dic 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato:
(1)
all’articolo 4, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi ove figura
a)
il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, corredato di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente; o
b)
se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.»;
(2)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli aiuti relativi alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti o, se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati.»;
(3)
All’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I controlli in loco comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:
a)
i registri di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, corredando e integrando i controlli amministrativi con una documentazione pertinente, che includa documenti finanziari quali fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, estratti bancari o altre prove di pagamento e la relativa iscrizione nel registro contabile;
b)
l’uso dei prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/40 e del presente regolamento;
c)
l’attuazione di misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione di prodotti, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico o se il controllo in loco riguarda l’aiuto richiesto per misure educative di accompagnamento;
d)
l’uso di adeguati strumenti pubblicitari, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:246:oj#art-1