Art. 1

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

In vigore dal 13 dic 2021
Il regolamento delegato (UE) 2017/40 è così modificato: (1) all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le misure educative di accompagnamento di cui all’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/213 sono direttamente collegate agli obiettivi del programma destinato alle scuole, al fine di incrementare il consumo di prodotti agricoli scelti e di promuovere regimi alimentari più sani. Esse sono mirate a riconnettere i bambini all’agricoltura e alla varietà dei prodotti agricoli dell’Unione, in particolare quelli coltivati nella loro regione, e a educare i bambini in merito a questioni connesse, quali sane abitudini alimentari e le relative conseguenze in termini di salute pubblica, le raccomandazioni nutrizionali nazionali, le filiere alimentari locali, l’agricoltura biologica, la produzione e il consumo alimentari sostenibili nonché la lotta contro gli sprechi alimentari e possono includere attività quali: a) visite ad aziende agricole, reti di frutteti, organizzazioni di produttori, unità di trasformazione lattiero-casearie, mercati agricoli, depositi di cernita e imballaggio di ortofrutticoli, musei dell’agricoltura e altre attività analoghe; b) creazione e manutenzione di giardini e frutteti scolastici; c) lezioni di preparazione, cucina e degustazione di alimenti, seminari, laboratori e altre attività analoghe; d) lezioni, seminari, conferenze, laboratori e altre attività analoghe; e) materiale didattico, concorsi, giochi, quiz educativi, giornate o settimane tematiche e altre attività analoghe. Qualora includano prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure educative di accompagnamento prevedono la degustazione di tali altri prodotti. 2.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole possano avere accesso alle misure educative di accompagnamento. Se gli istituti scolatici prevedono misure educative direttamente connesse agli obiettivi del programma per le scuole nell’ambito del piano di studio ordinario o di altre politiche o programmi, gli Stati membri possono decidere di tenerne conto ai fini del primo comma. Le misure educative di accompagnamento possono essere elaborate e attuate a livello nazionale, regionale, locale o di istituto scolastico, secondo la ripartizione di competenze degli Stati membri e della strategia per l’attuazione del programma per le scuole. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti scolastici che partecipano al programma siano correttamente informati in merito al sistema in essere relativo alle misure educative di accompagnamento e ai materiali e strumenti disponibili.»; (2) all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Nella selezione dei richiedenti gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione vigente, comprese le norme in materia di appalti pubblici.»; (3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti 1.   I richiedenti sono riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti: a) garantire che i prodotti finanziati dall’Unione nell’ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l’istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l’aiuto; b) utilizzare l’aiuto assegnato per le misure educative di accompagnamento e per le misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, conformemente agli obiettivi del programma per le scuole e, se le misure educative di accompagnamento riguardano argomenti sanitari e nutrizionali, conformemente alle raccomandazioni nazionali in materia di salute e di regime per la fascia di età interessata; c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell’aiuto dell’Unione; d) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento o per attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità, se è accertato che tali misure o attività non sono state attuate correttamente; e) mettere i documenti giustificativi a disposizione dell’autorità competente, dietro richiesta; f) permettere all’autorità competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche; g) tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche che ricevono i loro prodotti e un registro dei quantitativi dei prodotti specifici venduti o forniti, nel caso in cui il richiedente non sia un istituto scolastico. Le autorità competenti possono inoltre specificare eventuali altri impegni scritti a carico dei richiedenti. Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gare di appalto pubblico, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni di cui al primo e al secondo comma sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alle suddette gare. 2.   Per le domande di aiuto relative unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti, le lettere b) e d) del paragrafo 1 non si applicano. 3.   Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano. 4.   Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano. 5.   Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti concessi nell’ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole» a norma del regolamento delegato (UE) 2016/247, e/o nell’ambito del programma «Latte nelle scuole» a norma del regolamento (CE) n. 657/2008, se i criteri e le condizioni non sono cambiati.».
Storico versioni

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