Art. 1
In vigore dal 13 dic 2021
L’indicazione geografica «Bayerischer Blutwurz» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 all’indicazione geografica «Bayerischer Blutwurz».
Storico versioni
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