Art. 1
Date di riferimento per le segnalazioni
In vigore dal 10 dic 2021
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito:
a)
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
b)
segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell’esercizio contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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