Art. 1

In vigore dal 10 dic 2021
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato: 1) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   In deroga al punto 21.B.433, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di progettazione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 (*1). Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del …, pag. 7).»;" 2) l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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