Art. 3

Funzionalità relative alle richieste di documenti

In vigore dal 9 dic 2021
Funzionalità relative alle richieste di documenti 1.   L’interfaccia pubblica consente all’autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco di chiedere al trasportatore di inviare i documenti di cui all’, paragrafo 11, lettera c), primo comma, della direttiva (UE) 2020/1057 per un periodo fino a dodici mesi prima della data della richiesta. L’interfaccia pubblica connessa all’IMI consente al trasportatore di fornire i documenti richiesti in una o più fasi. 2.   Nel caso in cui al trasportatore sia chiesto di fornire uno o più documenti aggiuntivi che non figuravano nella richiesta di cui al paragrafo 1, l’interfaccia pubblica calcola il periodo di otto settimane per la fornitura dei documenti a partire dalla data della richiesta dei documenti aggiuntivi. 3.   L’interfaccia pubblica consente al trasportatore di essere informato qualora lo Stato membro ospitante richieda l’assistenza dello Stato membro di stabilimento. 4.   Qualsiasi documento caricato dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento a seguito di una richiesta di assistenza dell’autorità competente dello Stato membro ospitante a norma dell’, paragrafo 11, lettera c), secondo comma, della direttiva (UE) 2020/1057, è visibile nell’account del trasportatore. 5.   L’interfaccia pubblica consente al trasportatore di ricevere la notifica della chiusura della richiesta di documenti, unitamente all’indicazione dell’esito finale, una volta che i documenti richiesti sono stati verificati dalle autorità nazionali. Le richieste di documenti che non sono state chiuse dall’autorità competente richiedente dello Stato membro ospitante sono automaticamente chiuse 24 mesi dopo la data della richiesta.
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Funzionalità relative alle richieste di documenti (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2179) — Testo vigente | Portale Normativo