Art. 1

Struttura e organizzazione dei consigli consultivi

In vigore dal 8 dic 2021
Il regolamento delegato (UE) 2015/242 è così modificato: 1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Struttura e organizzazione dei consigli consultivi 1.   Oltre che alle disposizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, all’articolo 45, paragrafi da 1 a 3, e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013, la struttura e l’organizzazione dei consigli consultivi devono essere conformi ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2.   Il consiglio consultivo designa, per consenso, un presidente e almeno un vicepresidente. Il presidente può essere un membro esterno al consiglio consultivo. Nel caso in cui il presidente sia designato tra i rappresentanti delle organizzazioni aderenti, almeno uno dei vicepresidenti è designato tra i membri della categoria delle organizzazioni del settore e degli altri gruppi d’interesse di cui all’ alla quale il presidente non appartiene. Questo principio si applica, ove possibile, anche ai presidenti dei gruppi di lavoro. 3.   L’assemblea generale di un consiglio consultivo: a) adotta il regolamento interno del consiglio consultivo; b) si riunisce almeno una volta all’anno per approvare la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale del consiglio consultivo; c) decide in merito alla classificazione dei membri del consiglio consultivo nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse” applicando i criteri di cui all’allegato I e basandosi su informazioni oggettive e verificabili, quali le disposizioni dello statuto, l’elenco dei membri e la natura delle attività svolte dall’organizzazione in questione. 4.   Sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni del settore e dagli altri gruppi di interesse per i seggi ad essi rispettivamente attribuiti, l’assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l’assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un’adeguata rappresentanza delle flotte artigianali. 5.   L’assemblea generale garantisce quote di partecipazione eque, che consentano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate tenendo conto della loro capacità finanziaria. 6.   Il comitato esecutivo: a) orienta e gestisce i compiti del consiglio consultivo conformemente all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) elabora la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale; c) adotta le raccomandazioni e i suggerimenti di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 7.   L’assemblea generale e il comitato esecutivo assicurano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate, in particolare degli altri gruppi di interesse e, se del caso, delle flotte artigianali. Il numero di rappresentanti delle flotte artigianali dovrebbe rispecchiare la quota che tali flotte rappresentano nel settore della pesca degli Stati membri interessati.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Metodi di lavoro 1.   Il consiglio consultivo assicura che le raccomandazioni e i suggerimenti formulati: a) rispettino le norme e gli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) siano elaborati secondo rigorosi principi di trasparenza, rappresentanza equilibrata e rispetto di tutte le opinioni espresse; c) siano adottati, ove possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi. 2.   Nello stabilire i propri metodi di lavoro, il consiglio consultivo si adopera per assicurare la piena ed efficace partecipazione di tutti i membri avvalendosi di mezzi di comunicazione informatici moderni e predisponendo servizi di interpretazione e traduzione.»; 3) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Verifiche dei risultati Il consiglio consultivo si sottopone almeno una volta ogni cinque anni a una verifica indipendente dei risultati. Tale verifica mira a individuare le migliori prassi e le carenze e ad elencare le raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento del consiglio consultivo e a valutarne il contributo complessivo agli obiettivi della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli esiti di tali verifiche sono resi pubblici e, qualora siano individuate carenze nel funzionamento del consiglio consultivo, sono accompagnati da un piano d’azione che stabilisce azioni concrete e un calendario ben definito per la loro attuazione.»; 4) è aggiunto l’allegato «Criteri di classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse”»: «ALLEGATO Criteri di classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse” 1.    Un’organizzazione è classificata come “organizzazione del settore” se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: a) l’organizzazione rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici; b) la maggioranza dei membri dell’organizzazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici; c) l’organizzazione rappresenta lavoratori nei settori connessi alla pesca commerciale, all’acquacoltura, alla trasformazione, alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita al dettaglio di prodotti ittici; d) almeno il 50 % del finanziamento dell’organizzazione proviene da imprese attive nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici; e) l’organizzazione soddisfa almeno uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), ed è attiva nei settori dell’ambiente, dei consumatori e dei diritti umani, della salute, della promozione dell’uguaglianza o ancora della salute o del benessere degli animali. 2.    Un’organizzazione è classificata come “altro gruppo di interesse” quando non soddisfa nessuno dei criteri di cui al paragrafo 1 e: a) è principalmente attiva nei settori dell’ambiente, dei consumatori e dei diritti umani, della salute, della promozione dell’uguaglianza, della salute o del benessere degli animali o ancora della pesca ricreativa o sportiva; oppure b) rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti connessi all’uso dell’ambiente marino o dello spazio marittimo diverso dalla pesca commerciale, dall’acquacoltura o dalla trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici. »
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