Art. 4

Inventario

In vigore dal 7 dic 2021
Inventario 1.   Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell’Unione. Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell’allegato V.
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