Art. 37
Determinazione del tasso di cambio
In vigore dal 7 dic 2021
Determinazione del tasso di cambio
Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell’Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.
Tuttavia il tasso di cambio applicabile è il seguente:
a)
nei casi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall’applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (12).
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